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Statuto - Consiglio
direttivo
STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE "NOI PER LORO".
ART. 1 (denominazione e sede)
1. E' costituita l'Organizzazione di volontariato
denominata "Noi per Loro".
2. L'associazione ha sede in Provincia di Trento, nel comune di
Torbole sul Garda ; opera nel territorio della ROMANIA, ivi compreso
lo svolgimento di attività di sensibilizzazione all’interno del
territorio provinciale.
ART. 2 (natura e limiti)
1. L'Associazione di volontariato "Noi per Loro" è
disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, della legge n. 266 del 1991
nonchè delle altre leggi statali e provinciali.
ART. 3 (statuto)
1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti
all'Associazione.
2. Il presente statuto può essere modificato con la presenza di
almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti.
ART. 4 (scopi)
1. L'Associazione di volontariato "Noi per Loro" persegue
il fine della solidarietà civile, culturale e sociale, e non
persegue scopi di lucro.
2. Le specifiche finalità dell'Associazione di volontariato sono:
a) Sostegno economico ed umano alle case famiglia operanti a
Nicoresti (GL) in Romania per bambini abbandonati e disabili;
b) Realizzazione di progetti di solidarietà nei confronti di
bambini, anziani e famiglie in stato di bisogno presenti in Romania;
c) Raccolta fondi e donazioni per attuare i progetti di cui sopra;
d) Sensibilizzazione delle tematiche affrontate mediante eventi
nell’ambito provinciale e nazionale.
ART. 5 (aderenti)
1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone
fisiche e giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, ne
condividano le finalità.
2. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal
Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato, l’interessato può
proporre appello in Assemblea.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto,
ovvero che rechi danno morale o materiale all’Associazione, può
essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. Contro il
provvedimento di esclusione, l’associato può proporre appello in
Assemblea.
ART. 6 (diritti dei soci)
1. Gli aderenti hanno diritto di eleggere gli organi
dell'Associazione
2. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti
dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti hanno il diritto di essere rimborsati per le spese
sostenute, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
ART. 7 (doveri dei soci)
1. Gli aderenti all'Associazione devono svolgere la
propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno
dell'Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con
correttezza e buona fede.
ART. 8 (organi)
1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il
Consiglio Direttivo.
2. Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
ART. 9 (Assemblea)
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti
all'Associazione, ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per
l'approvazione del bilancio, e può essere convocata a richiesta di
un quinto degli aderenti.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto ai soci
inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da
trattare.
ART. 10 (validità dell'Assemblea)
1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima
convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in
seconda convocazione, con qualsiasi numero di soci presenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Per lo
scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è
richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro
socio.
ART. 11 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri,
compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di un
anno, delibera a maggioranza dei presenti ed i suoi membri possono
essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le
attività esecutive relative all'Organizzazione di volontariato.
ART. 12 (Presidente)
1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i
suoi componenti.
2. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile.
3. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, di
fronte a terzi e in giudizio.
4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal
Vice-Presidente.
5. Spetta al Presidente lo svolgimento di attività di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
ART. 13 (risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'Organizzazione sono
costituite da:
a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
b) quote sociali e contributi degli aderenti;
c) contributi di privati, di enti pubblici e di organismi
internazionali;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
E’ vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di
utili o avanzi di gestione; gli utili o avanzi di gestione dovranno
essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività
istituzionali previste dal presente statuto.
ART. 14 (bilancio)
1. Il bilancio dell'Associazione è annuale, e coincide
con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese
relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le
previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto
all'Assemblea per l'approvazione.
ART. 15 (scioglimento)
1. In caso di scioglimento i beni saranno devoluti ad
altra Organizzazione di volontariato operante in settore analogo.
ART. 16 (rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si
applicano le norme del codice civile e le leggi vigenti in materia.
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